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D.Lvo 13/01/2003 n. 36

- Per il Decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note alle premesse. Per l'art. 28, comma 3, vedi note all'art. 8.

-Per il regolamento (CE) n. 761/2001, vedi note all'art. 8.

Articolo 11 (Procedure di ammissione)

1. Per la collocazione dei rifiuti il detentore deve fornire precise indicazioni sulla composizione, sulla capacità di produrre percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in discarica.

2. In previsione o in occasione del conferimento dei rifiuti ed ai fini dell'ammissione degli stessi in discarica, il detentore deve presentare la documentazione attestante che il rifiuto è conforme ai criteri di ammissibilità previsti dal Decreto di cui all'articolo 7, comma 5, per la specifica categoria di discarica. I suddetti certificati possono essere presentati in occasione del primo di una serie determinata di conferimenti a condizione che il tipo e le caratteristiche del rifiuto rimangano invariati anche per tali ulteriori conferimenti e, comunque, almeno una volta l'anno, e devono essere conservati dal gestore.

3. Ai fini dell'ammissione in discarica dei rifiuti il gestore dell'impianto deve

a) controllare la documentazione relativa ai rifiuti, compreso, se previsto, il formulario di identificazione di cui all'articolo 15 del Decreto legislativo n. 22 del 1997 e, se previsti, i documenti di cui al regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1 febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea

b) verificare la conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel formulario di identificazione, di cui allegato B al Decreto del Ministro dell'ambiente 1 aprile 1998, n. 145, ai criteri di ammissibilità previsti dal presente Decreto

c) effettuare l'ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferiti in discarica prima e dopo lo scarico e verificare la conformità del rifiuto alle caratteristiche indicate nel formulario di identificazione di cui al citato Decreto del Ministro dell'ambiente n. 145 del 1998

d) annotare nel registro di carico e scarico dei rifiuti tutte le tipologie e le informazioni relative alle caratteristiche e ai quantitativi dei rifiuti depositati, con l'indicazione dell'origine e della data di consegna da parte del detentore, secondo le modalità previste dall'articolo 12, comma 1, lettera d), e comma 2, del Decreto legislativo n. 22 del 1997. Nel caso di deposito di rifiuti pericolosi, il registro deve contenere apposita documentazione o mappatura atta ad individuare, con riferimento alla provenienza ed alla allocazione, il settore della discarica dove è smaltito il rifiuto pericoloso

e) sottoscrivere le copie del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati

f) effettuare le verifiche analitiche della conformità del rifiuto conferito ai criteri di ammissibilità, come indicato all'articolo 10, comma 1, lettera

g), con cadenza stabilita dall'autorità territorialmente competente e, comunque, con frequenza non superiore ad un anno. I campioni prelevati devono essere opportunamente conservati presso l'impianto a disposizione dell'autorità territorialmente competente per un periodo non inferiore a due mesi

g) comunicare alla regione ed alla provincia territorialmente competenti la eventuale mancata ammissione dei rifiuti in discarica, ferma l'applicazione delle disposizioni del citato regolamento (CEE) n. 259/93 riguardante le spedizioni transfrontaliere di rifiuti. Note all'art. 11:

- Per il Decreto legislativo n. 22, del 1997, vedi note alle premesse. L'art. 15, così recita: "Art. 15 (Trasporto dei rifiuti).

1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare, in particolare, i seguenti dati

a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore

b) origine, tipologia e quantità del rifiuto

c) impianto di destinazione o

e) nome ed indirizzo del destinatario.

2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico nè ai trasporti di rifiuti che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal produttore dei rifiuti stessi.

5. Il modello uniforme di formulario di identificazione di cui al comma 1 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto. 5-bis. I formulari di identificazione di cui al comma 1 devono essere numerati e vidimati dall'ufficio del registro o dalle camere di commercio, industria,

artigianato e agricoltura, e devono essere annotati sul registro IVAacquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.".

-Il regolamento (CEE) n. 259/1993 reca: "Regolamento (CEE) n. 259/1993 del Consiglio, del 1 febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonchè in entrata e in uscita dal suo territorio".

- Il Decreto del Ministro dell'ambiente 1 aprile 1998, n. 145, reca: "Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera

e), e comma 4, del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22". L'allegato B così recita: "Allegato B Formulario di identificazione rifiuto (D.L. n. 22 del 5 febbraio 1997, art. 15) Serie e numero: .. del …..../….../….... Numero registro .………………. 1] Produttore/Detentore: .…... …... unità locale: .... C. fisc: .... N. Aut/Albo ....del .../..../.... 2] Destinatario: .... ... . Luogo di destinazione: .... ... . C. fisc: .... N. Aut/Albo .... del .../../... 3] Trasportatore del rifiuto: .... ... C. fisc: .... N. Aut/Albo: .... del ../../... Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento (...) di .... ... .... Annotazioni: ..... .... .... .... .... .... .... 4] Caratteristiche del rifiuto: Descrizione: .... Codice Europeo: ..../ ... Stato fisico: .... 1] 2] 3] 4]. Caratteristiche di pericolo: .... N. Colli/contenitori: ... . 5] Rifiuto destinato a: .... (recupero/smaltimento) Caratteristiche chimicofisiche: .... 6] Quantità: .... (-) kg o litri P. lordo: .... Tara: .... (-) Peso da verificarsi a destino. 7] Percorso (se diverso dal più breve): .... 8] Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID: SI] NO] .... 9] Firme: Firma del produttore/detentotore:* .... * Firma del trasportatore : * .... * 10] Cognome e nome conducente .... Targa automezzo: ...................... Targa rimorchio: ....................... . Data/ora inizio trasporto: .... del ..../..../.... 11] - Riservato al destinatario - Si dichiara che il carico è stato: (-) accettato per intero (-) accettato per la seguente quantità (kg o litri): .... (-) respinto per le seguenti motivazioni: .. .... Data .... Firma del destinatario: * .... * Per il Decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note alle premesse. L'art. 12, comma 1, lettera d) e comma 2, così recita: "1. I soggetti di cui all'art. 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. Le annotazioni devono essere effettuate

a) - c) (omissis)

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimen to entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti.

2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere

a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti

b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato

c) il metodo di trattamento impiegato.".

-Per il regolamento (CEE) n. 259/1993 vedi note all'art. 11.

Articolo 12 (Procedura di chiusura)

1. La procedura di chiusura della discarica o di una parte di essa è avviata

a) nei casi, alle condizioni e nei termini stabiliti dall'autorizzazione

b) nei casi in cui il gestore richiede ed ottiene apposita autorizzazione della regione competente per territorio

c) sulla base di specifico provvedimento conseguente a gravi motivi, tali da provocare danni all'ambiente e alla salute, ad iniziativa dell'Ente competente per territorio.

2. La procedura di chiusura della discarica può essere attuata solo dopo la verifica della conformità della morfologia della discarica e, in particolare, della capacità di allontanamento delle acque meteoriche, a quella prevista nel progetto di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), tenuto conto di quanto indicato all'articolo 8, comma 1, lettere c) ed e).

3. La discarica, o una parte della stessa, è considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'ente territoriale competente al rilascio dell'autorizzazione, di cui all'articolo 10, ha eseguito un'ispezione finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni presentate dal gestore ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera l), e comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura. L'esito dell'ispezione non comporta, in alcun caso, una minore responsabilità per il gestore relativamente alle condizioni stabilite dall'autorizzazione. Anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore è responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-operativa per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l'ambiente.

Articolo 13 (Gestione operativa e post-operativa)

1. Nella gestione e dopo la chiusura della discarica devono essere rispettati i tempi, le modalità, i criteri e le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione e dai piani di gestione operativa, post-operativa e di ripristino ambientale di cui all'articolo 8, comma 1, lettere g), h) e l), nonchè le norme in materia di gestione dei rifiuti, di scarichi idrici e tutela delle acque, di emissioni in atmosfera, di rumore, di igiene e salubrità degli ambienti di lavoro, di sicurezza, e prevenzione incendi; deve, inoltre, essere assicurata la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche della discarica.

2. La manutenzione, la sorveglianza e i controlli della discarica devono essere assicurati anche nella fase della gestione successiva alla chiusura, fino a che l'ente territoriale competente accerti che la discarica non comporta rischi per la salute e l'ambiente. In particolare, devono essere garantiti i controlli e le analisi del biogas, del percolato e delle acque di falda che possano essere interessate.

3. I rifiuti pericolosi devono essere depositati in appositi settori, celle o trincee della discarica, individuati con apposita segnaletica dalla quale devono risultare i tipi e le caratteristiche di pericolo dei rifiuti smaltiti in ciascuno dei citati settori, celle o trincee.

4. Il gestore della discarica è responsabile della corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Al fine di dimostrare la conformità della discarica alle condizioni dell'autorizzazione e di fornire tutte le conoscenze sul comportamento dei rifiuti nelle discariche, il gestore deve presentare all'ente territoriale competente, secondo le modalità fissate dall'autorizzazione, la relazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l), completa di tutte le informazioni sui risultati della gestione della discarica e dei programmi di controllo e sorveglianza, nonchè dei dati e delle informazioni relativi ai controlli effettuati. In particolare, la relazione deve contenere almeno i seguenti elementi

 

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